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Recupero fiscale

I contribuenti che decidono di sostenere spese per lavori di ristrutturazione edilizia devono tener conto che possono fruire della detrazione d’imposta IRPEF (disciplinata dall’art. 16 bis del Dpr 917/86 Testo Unico delle imposte sui redditi). Dal 1° gennaio 2012 l’agevolazione è stata resa permanente dal decreto legge n. 201/2011 e inserita tra gli oneri detraibili dall’IRPEF.

La percentuale di recupero è attualmente del 50% o del 65% (percentuale che varia a seconda della tipologia di lavoro) per i lavori eseguiti fino alla data del 31/12/2015, poi tornerà alla percentuale standard del 36% salvo eventuali proroghe emanate. La detrazione fiscale deve essere ripartita in 10 rate annuali di parti importo.
Di particolare rilevanza è l’aliquota IVA: per le opere di ristrutturazioni edilizie, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria si applica l’aliquota Iva agevolata ridotta del 10%.

Interventi per cui spetta la detrazione d’imposta

Gli interventi per cui spetta la detrazione d’imposta sono i seguenti:

Opere di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia, effettuati su parti comuni degli edifici residenziali (esempio condomini, immobili con più unità abitative). Articolo 3 del Dpr 380/2001 lettere a), b), c), d).

Opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, lavori di ristrutturazione edilizia, effettuati su singole unità immobiliari residenziali. Articolo 3 del Dpr 380/2001 lettere b), c), d).

Interventi necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Interventi relativi alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali, anche a proprietà comune.

I lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, la realizzazione di ogni strumento idoneo a favorire la mobilità interna ed esterna di persone portatrici di handicap gravi (articolo 3, comma 3, legge 104/1992).

Interventi relativi all’adozione di misure finalizzate a pervenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi quali furto, aggressione, ecc.

Interventi finalizzati alla cablatura degli edifici e al contenimento dell’inquinamento acustico.

Interventi effettuati per il conseguimento di risparmi energetici.

Interventi per l’adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica (opere che devono essere realizzate sulle parti strutturali degli edifici).

Interventi di bonifica dell’amianto e di esecuzione di opere volte a evitare gli infortuni domestici.

Esempi di lavorazioni che rientrano nell’agevolazione

Interventi su singole unità abitative: Alcuni esempi di lavorazioni su singole unità abitative che rientrano nell’agevolazione sono:

– porte e finestre: allargamento porte e finestre;

– balconi e parapetti: rifacimento balconi e parapetti con altri aventi caratteri diversi (materiali, finiture, colori) da quelli preesistenti;

– tinteggiatura esterna: tinteggiatura esterna delle pareti modificando materiali e/o colori (anche solo i colori);

– grondaie: nuova installazione o sostituzione di grondaie con modifiche della situazione preesistente

– gradini scale: sostituzione gradini interni e esterni, modificando la forma, le dimensioni o i materiali preesistenti;

– lastrico solare: rifacimento lastrico solare con materiali diversi da quelli preesistenti;

– tegole: rifacimento con altre tegole di materiale e/o forma diverse da quelle preesistenti;

– muri di cinta: realizzazione e sostituzione muri di cinta con modificazioni rispetto alla situazione preesistente;

– pavimentazione esterna: nuova pavimentazione o sostituzione della preesistente modificando la superficie e i materiali;

– risparmio energetico: opere finalizzate al risparmio energetico, realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette.

Interventi sulle parti condominiali

Alcuni esempi di lavorazioni su parti condominiale che rientrano nell’agevolazione sono:

– grondaie: riparazione o sostituzione senza modifiche alla situazione preesistente;

– infissi: riparazione o sostituzione di infissi esterni / interni conservando le caratteristiche preesistenti;

– intonaci esterni facciata: intonaci e tinteggiatura esterna conservando materiali e colori uguali a quelli preesistenti;

– lastrico solare: rifacimento lastrico solare conservando materiali uguali a quelli preesistenti;

– parapetti e balconi: rifacimento o rinforzo della struttura conservando caratteri uguali a quelli preesistenti;

– pavimentazione esterna: rifacimento con dimensioni e materiali uguali a quelli preesistenti;

– terrazzi: riparazione delle pavimentazioni, rifacimento o sostituzione conservando le caratteristiche preesistenti (dimensioni e piano);

– tetto: riparazione con sostituzione di parte della struttura e dei materiali di copertura, conservando le caratteristiche preesistenti.

Criteri per fruire dell’agevolazione e altre spese ammesse

Per fruire dell’agevolazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:

– causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16 bis del Dpr 917/1986)

– Codice fiscale del beneficiario della detrazione

– Codice fiscale o numero di partita IVA del beneficiario del pagamento

Sono inoltre ammissibili all’agevolazione le spese accessorie, quali imposte e spese tecniche necessarie per dar corso ai lavori, quali ad esempio:

– spese per la progettazione e prestazioni professionali;

– spese per l’eventuale messa in regola degli edifici;

– spese per eventuali perizie e sopralluoghi;

– imposta sul valore aggiunto, imposta di bollo e diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori;

– gli oneri di urbanizzazione.